Autorità Regolatoria

Che cosa è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.
Per primo, con il decreto n.201/11 convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481″.
Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell’efficienza energetica, ha attribuito all’Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l’Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Le competenze

L’Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare:

      • Stabilisce, per i settori energetici, le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d’accesso per gli operatori;
      • Predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
      • Definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di “scollegamento”;
      • Promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’adeguatezza, all’efficienza e alla sicurezza;
      • Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
      • Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
      • Detta disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas;
      • Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
      • Promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
      • Aggiorna trimestralmente, fino alla completa apertura dei mercati prevista per il 1° luglio 2019, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori energetici;
      • Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori;
      • Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
      • Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).

https://www.arera.it/index.htm

Cos'è l'Autorità Idrica Toscana

L’Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.

Dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità Idrica Toscana.

Sono organi dell’Autorità:

      • l’Assemblea
      • il Direttore Generale
      • Il Consiglio Direttivo
      • il Revisore Unico dei Conti

La Direzione Generale è ubicata nella sede di Firenze, mentre sono presenti altre sedi nelle città di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e San Miniato.

L’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei seguenti cinquanta Comuni individuati ex art.13 c.4 L.R.n.69/2011:

ComuneConferenza territoriale
Carrara, Fosdinovo, Gallicano, Lucca, Massa, Pontremoli, ViareggioC.T. n.1 “Toscana Nord”
Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Empoli, Pisa, Poggibonsi, Ponte Buggianese, San Miniato, VecchianoC.T. n.2 “Basso Valdarno”
Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Comune di Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Montemurlo, Montevarchi, Pistoia, Pontassieve, Prato, Sambuca Pistoiese, San Godenzo, Scandicci, Sesto FiorentinoC.T. n.3 “Medio Valdarno”
Arezzo, Castel San Niccolò, Foiano  della Chiana, Laterina, Montepulciano, SansepolcroC.T. n.4  “Alto Valdarno
Cecina, Livorno, Marciana, Piombino, Riparbella, VolterraC.T. n.5 “Toscana Costa”
Castiglione d’Orcia, Grosseto, Manciano, Massa Marittima, Monteriggioni, Rapolano Terme, Santa Fiora, Scansano, SienaC.T. n.6 “Ombrone”

 

Per la partecipazione all’Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’Autorità Idrica. In particolare provvede:

  • all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’Autorità e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’art. 19 LR n.69/2011, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali;
  • all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
  • all’approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatti salvo quanto previsto all’art. 11bis comma 1 lettera b) della L.R. 69/2011;
  • alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:
  • la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;
  • gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
  • il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
  • la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’art. 25 della L.R. 69/2011 da proporre all’approvazione dell’Autorità nazionale;
  • alla scelta della forma di gestione;
  • alla definizione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali;
  • alla nomina del direttore generale, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
  • alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità idrica;
  • all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.

http://www.autoritaidrica.toscana.it/