Che cosa è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.
Per primo, con il decreto n.201/11 convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481″.
Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell’efficienza energetica, ha attribuito all’Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l’Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.
Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.
Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
Le competenze
L’Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare:
- Stabilisce, per i settori energetici, le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d’accesso per gli operatori;
- Predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
- Definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di “scollegamento”;
- Promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’adeguatezza, all’efficienza e alla sicurezza;
- Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- Detta disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas;
- Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- Promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
- Aggiorna trimestralmente, fino alla completa apertura dei mercati prevista per il 1° luglio 2019, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori energetici;
- Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori;
- Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
- Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).
Cos'è l'Autorità Idrica Toscana
L’Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.
Dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità Idrica Toscana.
Sono organi dell’Autorità:
- l’Assemblea
- il Direttore Generale
- Il Consiglio Direttivo
- il Revisore Unico dei Conti
La Direzione Generale è ubicata nella sede di Firenze, mentre sono presenti altre sedi nelle città di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e San Miniato.
L’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei seguenti cinquanta Comuni individuati ex art.13 c.4 L.R.n.69/2011:
Comune | Conferenza territoriale |
Carrara, Fosdinovo, Gallicano, Lucca, Massa, Pontremoli, Viareggio | C.T. n.1 “Toscana Nord” |
Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Empoli, Pisa, Poggibonsi, Ponte Buggianese, San Miniato, Vecchiano | C.T. n.2 “Basso Valdarno” |
Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Comune di Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Montemurlo, Montevarchi, Pistoia, Pontassieve, Prato, Sambuca Pistoiese, San Godenzo, Scandicci, Sesto Fiorentino | C.T. n.3 “Medio Valdarno” |
Arezzo, Castel San Niccolò, Foiano della Chiana, Laterina, Montepulciano, Sansepolcro | C.T. n.4 “Alto Valdarno” |
Cecina, Livorno, Marciana, Piombino, Riparbella, Volterra | C.T. n.5 “Toscana Costa” |
Castiglione d’Orcia, Grosseto, Manciano, Massa Marittima, Monteriggioni, Rapolano Terme, Santa Fiora, Scansano, Siena | C.T. n.6 “Ombrone” |
Per la partecipazione all’Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’Autorità Idrica. In particolare provvede:
- all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’Autorità e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’art. 19 LR n.69/2011, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali;
- all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- all’approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatti salvo quanto previsto all’art. 11bis comma 1 lettera b) della L.R. 69/2011;
- alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:
- la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;
- gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
- il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’art. 25 della L.R. 69/2011 da proporre all’approvazione dell’Autorità nazionale;
- alla scelta della forma di gestione;
- alla definizione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali;
- alla nomina del direttore generale, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
- alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità idrica;
- all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.